potere dei
consiglieri di pretendere che il presidente convochi l’assemblea ex art. 2447
Cass. 23.06.1998, n. 6238 Foro it., 1999, I, pag. 212
Giust. civ., 1999, I, pag.
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Ai fini della
responsabilità degli amministratori conseguente alla mancata convocazione, ex
art. 2447, c.c., del consiglio di amministrazione della società allorché, per
la perdita di oltre o un terzo del capitale sociale quest'ultimo si riduca al
di sotto della soglia minima fissata dall'art. 2327, si rende irrilevante il
fatto che il Consiglio di Amministrazione della società, per previsione dello
Statuto della stessa, possa essere convocato solo dal Presidente (il quale
risulti altresì abilitato a fissare l'ordine del giorno).
Infatti, i
singoli amministratori debbono ritenersi dotati del potere di pretendere che il
Presidente provveda a tale convocazione e con uno specifico ordine del giorno.
L'esistenza
di un tale potere va desunta :
a) dal rilievo
per cui ogni singolo amministratore è responsabile del controllo sulla gestione
societaria e pertanto egli deve essere ritenuto abilitato a mettere in moto
qualunque meccanismo necessario che gli consenta di provvedere a pieno al
controllo stesso, e di porre in essere gli adempimenti che questo richieda;
b) dall'ulteriore
rilievo per cui, risultando essi amministratori solidalmente responsabili fra
loro, una tale solidarietà non possa non importare che ciascuno di essi abbia
anche il potere di controllare l'operato degli altri amministratori.